ART 1. - COSTITUZIONE E FINALITA
E costituito in data 21/2/1985 il Circolo Scacchistico Chivassese,
con lo scopo di propagandare ed incrementare il Gioco degli Scacchi,
inteso come mezzo di formazione intellettuale e morale dei Soci,
promuovendo lapprendimento e la pratica di detto Gioco a
scopo sia agonistico-sportivo sia ricreativo sia culturale.
Il Circolo non ha scopo di lucro e gli eventuali utili vengono
totalmente reinvestiti per lesclusivo perseguimento delle
attività sopracitate.
ART. 2 - AFFILIAZIONE ALLA FEDERAZIONE SCACCHISTICA ITALIANA
IL Circolo è affiliato alla Federazione Scacchistica Italiana
ed accetta, ad ogni effetto, per sé e per i propri tesserati
lo Statuto della Federazione Scacchistica Italiana, il Regolamento
Organico e i Regolamenti Federali e di adempiere agli obblighi
di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni Federali.
Agli stessi doveri di cui sopra sono tenuti tutti i soggetti a
qualsiasi titolo tesserati alla Federazione Scacchistica Italiana.
ART. 3 SEDE DI GIOCO
Il Circolo è ospitato nei locali del Centro dIncontro
Comunale Carlo Felice della Città di Chivasso
(TO), attualmente situato in Via Paleologi 25.
ART. 4 - SOCI
Al Circolo possono iscriversi, in qualità di Soci ordinari,
i cittadini italiani e stranieri che ne facciano domanda al Presidente,
preferibilmente appoggiata da un Socio presentatore.
Il Circolo non attua discriminazioni riguardanti il sesso, la
razza, le convinzioni politiche e religiose, la condizione sociale.
Letà minima per essere ammessi come Soci al Circolo
è di cinque anni.
Si ottiene la qualifica di Socio dopo il versamento della quota
annuale di tesseramento prevista dai regolamenti interni al Circolo.
I Soci hanno diritto a frequentare la sede sociale, sono ammessi
a tutte le manifestazioni e beneficiano di tutte le provvidenze
attuate dal Circolo.
ART. 5 - ORGANI
Sono organi del Circolo:
a) LAssemblea dei Soci;
b) Il Consiglio Direttivo;
c) Il Presidente
ART. 6 - ASSEMBLEA
LAssemblea dei Soci è convocata in seduta ordinaria
o straordinaria.
LAssemblea in seduta ordinaria è convocata entro
il 15 febbraio di ogni anno.
La convocazione in seduta straordinaria, invece, può essere
fatta in qualsiasi momento ad iniziativa del Consiglio Direttivo
o su richiesta motivata allo stesso di almeno due terzi dei Soci.
La convocazione si effettua con un preavviso di giorni dieci mediante
lettera indirizzata ai singoli Soci e con avvisi affissi nella
sede sociale. Gli inviti e gli avvisi devono specificare la data
e lora della prima e seconda convocazione nonché
lordine del giorno dei lavori.
Possono partecipare alle elezioni soltanto i Soci del Circolo
in regola con i contributi sociali.
Non hanno diritto al voto i Soci che non abbiano compiuto gli
anni dieci e non possono essere eletti i Soci che non abbiano
compiuto la maggiore età.
Apposita commissione composta di tre membri presedie alle elezioni,
predispone lelenco dei Soci con diritto di voto, prepara
le schede e nomina gli scrutatori, il cui numero non può
essere inferiore a tre.
Le votazioni vngono effettuate a scheda segreta.
E ammesso il voto per delega scritta.
Ogni Socio non può rappresentare più di numero due
Soci.
La votazione dovrà essere effettuata come segue:
1) sulla scheda vengono scritti il nome e il cognome dei candidati
ai quali si vuole dare il suffragio;
2) dopo aver compilato la scheda il votante deve aver cura di
piegarla in quattro e di depositarla personalmente nella apposita
urna, alla presenza degli scrutatori, i quali prendono nota della
avvenuta votazione;
3) sono considerati nulli i voti dati ai Soci che non abbiano
i requisiti necessari ad essere eletti e cioè: che abbiano
una età inferiore agli anni 18 e che non siano in regola
con le quote sociali;
4) sono eletti coloro che riportano il maggior numero dei voti.
Le Assemblee sono valide in prima convocazione qualora sia presente
la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto,
ed in seconda convocazione , dopo unora dalla prima, qualunque
sia il numero dei convenuti aventi diritto al voto.
ART. 7 lAssemblea ordinaria delibera su:
a) relazione tecnica e finanziaria del Consiglio Direttivo; la
mancata approvazione costituisce voto di sfiducia;
b) bilancio preventivo e consuntivo;
c) decide sui ricorsi dei Soci nei casi previsti dallo articolo
17 del Regolamento;
d) tutte le proposte avanzate dal Consiglio Direttivo e dai Soci
poste agli ordini del giorno; le
propose dei Soci debbono pervenire al Consiglio Direttivo in tempo
utile per linserimento nellordine de giorno, cioé
almeno venti giorni prima della convocazione dell Assemblea.
L Assemblea ordinaria, inoltre, elegge il Consiglio Direttivo
composto da numero 7 membri.
Le elezioni del Consiglio Direttivo si svolgono ogni tre anni.
Pur essendo concessa la facoltà di presentare liste, rimane
agli elettori la libertà di dare il proprio voto a favore
di qualsiasi Socio del Circolo.
Venti giorni prima della votazione le iscrizioni al Circolo vengono
sospese.
Art. 8 IL CONSIGLIO DIRETTIVO
IL Consiglio Direttivo elegge nel suo seno:
a) il Presidente
b) Il Vice Presidente
c) Il Segretario
d) LEconomo-Cassiere
e) Il Direttore Tecnico
f) I due Consiglieri
Gli Eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza
o impedimento.
Qualora nella composizione del Consiglio Direttivo si verificassero
vacanze (dimissioni, ecc.) le sostituzioni avverranno con il subentro
di quelli che immediatamente hanno riportato il maggior numero
di voti.
ART. 9 Il Consiglio Direttivo:
1) stabilisce il programma delle attività sociali in relazione
ai fini che persegue il Circolo;
2) designa i collaboratori tecnici preposti alle attività
sociali;
3) approva il bilancio preventivo e consuntivo del Circolo.
ART. 10 Il Consiglio Direttivo si riunisce
ordinariamente una volta ogni tre mesi e straordinariamente quando
lo ritenga il Presidente.
Esso delibera validamente con lintervento di almeno metà
dei suoi componenti.
A parità di voti prevale il voto del Presidente.
ART. 11 IL PRESIDENTE
Assume la rappresentanza del Circolo, convoca il Consiglio Direttivo
e lo presiede, è responsabile delle attività sociali
e degli atti amministrativi, firma la corrispondenza, mantiene
i contatti con le Autorità locali, gli Organi Federali,
ecc.
ART. 12 IL SEGRETARIO
IL Segretario predispone, in collaborazione con LEconomo-Cassiere,
lo schema dei bilanci preventivo e consuntivo del Circolo che
il Presidente, previo esame, sottopone allapprovazione del
Consiglio Direttivo e quindi dell Assemblea; tiene aggiornato
lelenco dei Soci e i libri e documenti contabili; provvede
al disbrigo della corrispondenza; compila i verbali delle sedute
del Consiglio Direttivo; collabora per la buona riuscita di tutte
le attività del Circolo.
ART. 13 LECONOMO-CASSIERE
Compila, in collaborazione con il Segretario, i bilanci preventivo
e consuntivo; provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento
delle spese; tiene aggiornati i libri dell inventario e
contabili.
ART. 14 ENTRATE
Le entrate sono costituite:
a) dalle quote sociali stabilite dall Assemblea dei Soci
nel mese di dicembre di ciascun anno;
b) dagli utili delle manifestazioni sociali;
c) dai proventi delle manifestazioni sociali;
d) dai proventi delle gestioni accessorie;
e) da contributi di Enti Pubblici e Privati;
f) da avanzi di gestione.
ART. 15 AMMINISTRAZIONE
Le responsabilità della gestione amministrativa è
assunta solidalmente del Presidente e dai membri del Consiglio
Direttivo.
L esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31
dicembre.
ART. 16 ISCRIZIONE
L iscrizione al Circolo implica l accettazione del
presente Regolamento.
ART. 17 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
I provvedimenti disciplinari che possono essere inflitti ai Soci
del Circolo sono :
a) la deplorazione
b) la sospensione;
c) lespulsione.
I provvedimenti di cui sopra vengono adottati dal Consiglio Direttivo
per mancanze che non rendano incompatibile la qualità di
Socio.
Avverso i provvedimenti disciplinari è ammesso il ricorso
al Consiglio Direttivo ed in definitiva allAssemblea dei
Soci.
ART. 18 MODIFICHE AL REGOLAMENTO
Il presente Regolamento può essere modificato alle segue
nti condizioni:
a) che la proposta di modifica sia posta all ordine del
giorno di una Assemblea straordinaria;
b) che all Assemblea siano presenti almeno metà dei
Soci aventi diritto al voto;
c) che la proposta di modifica ottenga lapprovazione di
almeno due terzi dei presenti.
Le modifiche approvate devono essere comunicate alla Federazione
Scacchistica Italiana per la regolare ratifica.
ART. 19 SCIOGLIMENTO DEL CIRCOLO
In caso di scioglimento del Circolo deliberato in Assemblea da
almeno i due terzi dei Soci, le eventuali attività verranno
destinate secondo le deliberazioni dell Assemblea dei Soci.
ART. 20 VARIE
Per quanto riguarda non previsto valgono le disposizioni contenute
nel Codice Civile Italiano, in
ordine alle norme che regolano comunità analoghe a questo
Circolo.
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